TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di velocità dei veicoli).

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di velocità dei veicoli).

      1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,

      Identico.


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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;

          b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

      «9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

      9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;

          c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate»;

          d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

      «12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis,


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la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».